USURA… ANCHE PER IL CREDITO AL CONSUMO ED IL PRESTITO? Su queste pagine, in più occasioni, ho trattato, destando anche notevole interesse a giudicare dai contatti poi per i chiarimenti sulle problematiche relative, della questione inerente gli interessi cd. “usurari”: tuttavia, sinora se n’è parlato qui sempre e soltanto per i mutui ipotecari. La domanda postami qualche giorno fa da un cliente dello studio legale, mi dà oggi il “la” per informare anche su un altro aspetto del problema: anche nel caso del cd. “credito al consumo” si può parlare di interessi anatocistici eventualmente al tasso d’usura? Affrontando questo argomento credo di “toccare” una quota ancora maggioritaria, in considerazione della circostanza che moltissime persone sono intestatarie di contratti di finanziamento del genere. In primis, va spiegato come si fa a calcolare il tasso di usura su un prestito personale. Vediamo però prima che cosa è e come viene concesso un prestito. Il prestito è la cessione di una somma di denaro con il vincolo della restituzione di capitali di pari valore o maggiori. Il termine indica essenzialmente un finanziamento di denaro che un istituto o società di credito autorizzata (detta mediatore o dealer) (es. banca) o un privato cittadino concede ad un altro soggetto economico. Gli elementi costitutivi di un prestito sono: - capitale finanziato - tasso annuo nominale d’interesse (TAN) - tasso annuo effettivo globale (TAEG) - durata del finanziamento - l’importo, ed eventuali rate e condizioni. L’assegnazione di un prestito avviene dopo una serie di controlli preliminari che il mediatore esegue in base alla situazione economica e professionale del soggetto richiedente, esami che gli permettono di valutare la sicurezza evitando spiacevoli situazioni di insolvenza. Tale finanziamento può essere richiesto ed erogato con diversi scopi: per acquistare beni di consumo (automobile, abitazione, arredamento, elettrodomestici, vestiti, ecc.), per ristrutturare la propria casa (edilizia), per saldare altri debiti o prettamente per possedere una disponibilità immediata di denaro contante (prestiti di liquidità). La concessione di un prestito può essere subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una garanzia reale o personale. Possiamo quindi fare un’ulteriore distinzione tra prestiti garantiti e non garantiti. Il prestito inoltre può essere può essere finalizzato e non finalizzato. La caratteristica principale che distingue i due tipi di prestito-sovvenzione è basata sul metodo di erogazione e conseguentemente alla restituzione del denaro stesso: nel caso dei prestiti finalizzati, il cliente è obbligato all’acquisto di un bene di consumo specificando comunque la finalità del prestito e mettendo necessariamente a conoscenza l’istituto finanziatore; mentre nel caso di prestiti non finalizzati il cliente non ha alcun vincolo di destinazione ed è libero di disporre della somma richiesta in prestito con maggiore libertà d’azione. Generalmente i prestiti finalizzati si distinguono dagli altri per una maggiore semplicità e rapidità della pratica, infatti talvolta possono essere erogati dallo stesso punto vendita del bene in questione grazie a convenzioni commerciali e finanziarie con le banche; mentre per i prestiti non finalizzati ci si rivolge esclusivamente a istituti di credito. Tra i prestiti non finalizzati il più diffuso è il prestito personale, che rientra anche nella categoria del credito al consumo ed è un prestito senza garanzia. In Italia la disciplina del credito al consumo prevede un importo fino circa ad € 30.000,00. Generalmente, nel caso dei prestiti personali in senso stretto, l’importo è medio alto, mentre per le somme più contenute si preferisce utilizzare la forma del credito rotativo: carte di credito revolving o apertura di linee di credito rotative (stesso meccanismo delle carte revolving ma senza il supporto di plastica). La durata è compresa tra 12 e 120 mesi. Ovviamente la scelta tra queste due forme di finanziamento sarà fatta dal cliente in stretta relazione alle proprie esigenze e disponibilità. Posto tutto quanto sopra esplicato, anche nel caso di strumenti finanziari del tipo di quelli sopra descritti, sarà possibile effettuare le necessarie verifiche relative ai tassi di interesse qualora si sospetti un’eccessiva onerosità dei medesimi per applicazione di condizioni al limite dell’“usura”. Peraltro anche i costi assicurativi (e c’è una recentissima pronuncia in tal senso) saranno rilevanti per il calcolo del TAEG, al fine dell’eventuale rilevazione dell’usura. In caso di effettivo riscontro di usurarietà, il mutuatario dovrà rimborsare solo il capitale, senza conteggio degli interessi usurari. Per richieste, dubbi, suggerimenti, sapete già a chi rivolgervi… ma repetita iuvant!
Avv. Luigi Pompei mail@colpodocchio.com studio@legalepompei.com

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