ABBANDONARE LA CASA CONIUGALE: QUANDO, COME E PERCHE' Quando entra in crisi una famiglia fondata sul matrimonio, l’istinto immediato e compulsivo, molto spesso, è quello di lasciare il partner, di andarsene (ciò specie nei casi in cui non vi siano minori... o, forse, a maggior ragione quando questi invece vi siano, e vivano una forte ed insana conflittualità tra i propri genitori). La casistica, sul tema, è la più varia: l’esigenza di ABBANDONARE LA CASA CONIUGALE può derivare (e per lo più accade proprio questo) dall’intollerabilità del clima creatosi per le sopravvenute o (ri)scoperte incompatibilità caratteriali, dalla necessità di reperimento urgente di altra soluzione abitativa … Talora, accade anche che si tratti di un “periodo” limitato, ovvero: ci si da del tempo, e si mette, tra le persone in crisi di prossimità, dello spazio, per trovare poi, eventualmente, grazie a RINNOVATE COORDINATE SPAZIO TEMPORALI, la strada della riconciliazione, che è sempre e comunque ciò che ci si auspica se ci sono bimbi, oppure per decidere definitivamente e coscientemente di percorrere (bene ed in modo sano e costruttivo) la strada della separazione. Tuttavia, dal “contratto” matrimoniale discende un’obbligazione, piuttosto sottovalutata (in alcuni casi), che è quella della COABITAZIONE. Ebbene, qualora si configuri una situazione del genere, sarà, dal punto di vista legale, necessario formalizzare la scelta di abbandonare la casa coniugale e dettagliarne gli aspetti anche quotidiani, prestandosi reciprocamente il consenso a che uno dei coniugi faccia questo passo. Tecnicamente si parla di “consenso” e prestazione dello stesso, tuttavia la valenza del medesimo non rileva a fini contrattuali benché si tratti di pattuizioni perfettamente valide e perciò vincolanti: si ribadisce che si tratta di materia giuridicamente “indisponibile”, e che, peraltro, è sempre possibile la REVOCA del consenso! Non si pensi però che, in casi del genere, venga meno l’OBBLIGO DI FEDELTA’: è invece molto importante qui specificare che esso permane, durante quella che in genere si caratterizza proprio per essere una fase transitoria, e che, diversamente operando, si potrebbe incorrere nel famigerato ADDEBITO della separazione (anche se questa non è affatto un’equazione!). Proprio perché si tratta di una materia delicata e spesso condizionata da stati d’animo e governata da emozioni, è sempre e comunque necessario l’intervento di un legale “familiarista”, specializzato nella materia, che va scelto con molta attenzione e ponderazione, perché sarà la figura-chiave in grado di porsi come raccordo anche tra altri specialisti, come psicologi e mediatori familiari, così da non far commettere errori che compromettano il corretto andamento della gestione della patologia familiare in atto. Ancora di più quando, oltre alle pattuizioni di natura personalistica, vi si aggiungano quelle di natura patrimoniale: più cresce la complessità delle questioni, più vi sarà necessità di ASSISTENZA competente e specializzata, MULTIDISCIPLINARE, che non va vista come un inutile spreco di soldi e tempo, bensì che va considerata come PRIORITARIA e DETERMINANTE per la costruzione di un futuro DIVERSO ma CORRETTO della propria situazione familiare, su solide nuove basi. A disposizione, sempre, per ogni chiarimento o richiesta di qualsivoglia informazione in materia. Potete invi are una email all’indirizzo mail@colpodocchio.com oppure a avv.difamiglia@gmail.com. Vi saluto tutti, caramente! Un saluto Avv. Clino Pompei mail@colpodocchio.com avv.difamiglia@gmail.com

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