| Mancanza di liquidità nelle casse condominiali |
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| Lunedì 16 Novembre 2009 13:44 | |
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Gentili signori, il fatto che i rendiconti presentati (unitamente ai preventivi della gestione successiva) siano corretti e che vengono regolarmente approvati è di fondamentale importanza per il condominio. Infatti (come ribadito dalle sentenze n.12125 del 11/11/92 e n.14665 del 29/12/99 della Corte di Cassazione) l’amministratore, approvati gli stessi, senza ulteriore preventiva delibera assembleare può richiedere decreto ingiuntivo nei confronti del condominio inadempiente al fine di recuperare le quote non corrisposte. Nella domanda postami evidenziate che tali mancanze sono relative soltanto ai primi mesi di gestione. Ciò significa che l’amministratore si attiva per la riscossione delle quote dei restanti condomini, i quali a loro volta debbono essere più puntuali nei pagamenti se si vuole eliminare il problema lamentato. Confortato dagli orientamenti giurisdizionali, personalmente ritengo che se della gestione precedente ci sono spese ancora da pagare, l’amministratore non può destinare le somme che gli vengono versate solo ed esclusivamente alle spese indicate nel relativo preventivo. Tra le tante sentenze ne ho trovata una che sembra essere la risposta alla vostra domanda, quella del 15 marzo 1979 del Tribunale di Bergamo: “...L’amministratore del condominio è legittimato a utilizzare, per il pagamento delle spese ordinarie relative all’anno precedente, gli acconti versati dai condomini sui contributi condominiali deliberati dall’assemblea per il nuovo anno di gestione”. Fiducioso di esservi stato d’aiuto, porgo distinti saluti. |
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