| Il portierato nei complessi residenziali! |
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| Sabato 24 Ottobre 2009 10:04 | |
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Gentile Signore, non Le nascondo che in questa domanda mi ha messo in “crisi” in quanto, visto che sul territorio nel quale opero esistono poche realtà del genere, poca è l’esperienza in merito. Allo stesso tempo La ringrazio per avermi dato questo spunto a documentarmi in merito al problema. Da quanto mi riferisce non posso fare a meno di intuire che il vostro portiere è a conoscenza della nuova impostazione del contratto collettivo di lavoro formulato dal Ministero per quanto riguarda il settore della proprietà immobiliare. Novità introdotte nel 2003 a seguito di alcune direttive della Comunità Europea. Novità sostanziali sono state introdotte in materia di: - orario di lavoro, riposo settimanale e ferie annuali con il Decreto legislativo n.66 del 08/04/2003. Infatti viene imposto un normale orario di lavoro per 40 ore settimanale e che non potrà superare le 48 ore in caso di straordinario. - applicazione della Legge Biagi anche a detta tipologia di lavoro (lavoro a tempo parziale, ripartito, ecc.). In questo campo però la cosa è ancora poco chiara per la mancanza di decreti attuativi del Decreto legislativo 276/2003. - mansioni e figure professionali. Al portiere, ad esempio, spetterà come obbligo l’intervento di emergenza sull’impianto ascensore, la distribuzione della corrispondenza straordinaria. Nascono nuove figure professionali (con profili ancora non definiti in modo inequivocabile) quali il coordinatore dei lavoratori del condominio, l’addetto alla vigilanza degli stabili a prevalente destinazione commerciale, gli assistenti condominiale. - indennizzi per la malattia e benefici per il datore di lavoro. L’indennità per la malattia allineata percentualmente alla retribuzione. La retribuzione dovrà essere incrementata annualmente secondo il tasso di inflazione programmata. Il rimborso al datore di lavoro degli oneri retributivi nel caso di malattia di lunga durata del personale assunto. Evito di dilungarmi perchè sono molteplici i cambiamenti apportati al CCNL nel settore e valutata la situazione secondo le informazioni acquisite affermo che sono legittime le richieste avanzate dal vostro portiere in materia di orario di lavoro, ferie ed eventuali pause giornaliere. Per quanto concerne, invece, la reperibilità fuori dall’orario di lavoro nulla può pretendere perchè essa, come altri imponimenti, è stata concordata tra Confedilizia e Sindacati dei lavoratori al fine di compensare congruamente l’uso dell’alloggio messo a disposizione del portiere. Sperando di non aver fatto gaffe interpretative concludo affermando che sostituire il portiere non risolverebbe assolutamente il problema perchè quanto stabilito dalla Legge resta valido per qualunque soggetto. Sopprimere il servizio di portierato è, invece, una decisione che richiede maggioranze specifiche e oculate valutazioni per quanto può derivarne. Fiducioso di esservi stato d’aiuto, porgo Distinti saluti |
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| Ultimo aggiornamento ( Sabato 24 Ottobre 2009 10:06 ) |
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