Diffamazione su facebook PDF Stampa E-mail
  
Martedì 03 Gennaio 2017 00:00

DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK
Facebook, social network ad accesso gratuito fondato nel 2004 da uno studente dell’Università di Harvard, al quale, a far tempo dal settembre 2006, può partecipare chiunque abbia compiuto dodici anni di età, è al momento la “piattaforma” relazionale più diffusa e più partecipata, tra quelle esistenti.
Benchè, infatti, esso abbia subito di recente (così dicono i dati statistici registrati) un lieve “calo”, in ogni parte del mondo, costantemente, cresce il numero di utenti che si registrano, CON I PROPRI DATI soprattutto SENSIBILI, attraverso la creazione di nuovi profili: questo sta a significare che vengono al mondo ogni giorno NEONATI utenti, pronti ad interagire tra loro nelle modalità, ormai più svariate.
Infatti, è noto a tutti (ormai anche - seriamente - ai bambini!) che attraverso il proprio ACCOUNT si gestiscono (si spera non in via totalitaria) i propri rapporti interpersonali: in particolare, fa parte della comune esperienza come sia, a volte, riallacciare rapporti o amicizie che sembravano perduti nel tempo (invece, digiti “nome e cognome” e click!) e/o anche riuscire nell’ardua impresa di facilitare relazioni con persone distanti geograficamente ma vicine a noi per motivi personali o professionali.
Bello, no?!
Eppure, come ogni STRUMENTO, vede delle NEGATIVE applicazioni. Infatti, l’utilizzo improprio, particolarmente di una piattaforma sociale o social network che dir si voglia, potrebbe indurre chi lo utilizza ad una maggiore consumazione di reati quali la diffamazione proprio per la facilità ed IMMEDIATEZZA nella comunicazione propria di questi strumenti.
Il REATO di DIFFAMAZIONE, per entrare nel vivo del nostro tema, è previsto dall’art. 595 del Codice Penale che afferma che chiunque comunicando con più persone offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa.
Ed in virtù del terzo comma dello stesso articolo la diffamazione “online” è una circostanza aggravante del reato poichè realizzato tramite lo strumento di internet, da sempre qualificato come “un mezzo pubblico” in quanto, per sua stessa natura, idoneo e sufficiente a trasmettere, a più soggetti, un determinato messaggio diffamatorio.
Tuttavia, affinchè il reato descritto si realizzi, è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei alcuni elementi, che qui elenco: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile; la comunicazione di tale messaggio a più persone; la volontà di usare specifiche espressioni offensive con la piena consapevolezza di offendere
E’ stata proprio la Suprema Corte di Cassazione, recentissimamente, nel corso di quest’anno, a tradurre anche sul piano giudiziario mediante una fondamentale decisione di legittimità, i concetti suesposti: “(...) anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.
Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell’art. 595 c.p..(...)
ATTENZIONE, quindi, in particolare all’ormai frequentissima attività del cd. TAGGING che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in chat, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell’autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network.
Concludendo, l’orientamento al momento prevalente vuole che coloro che consapevolmente decidono di essere utenti di Facebook sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono: rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto (cit. da nota sent. Trib. Monza, pietra miliare nella tematica trattata).
Per ogni chiarimento, dubbio e/o quesito su questo o altro argomento giuridico, potete contattarmi agli indirizzi di posta elettronica indicati.

Avv. Luigi Pompei
mail@colpodocchio.com
studio@legalepompei.com

 

 

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 01 Febbraio 2017 10:52 )