Separarsi nell’era di Facebook Attenzione ai POST! PDF Stampa E-mail
  
Martedì 03 Gennaio 2017 00:00

Di recente, mi è capitato di parlare con una coppia, la quale, fallita purtroppo la mediazione familiare, ed in procinto di separarsi, oltre ai motivi di  scontro “classici”, discuteva pesantemente anche riguardo ad alcuni “post” inseriti su Facebook.  E ciò ha sollecitato una mia ricerca giurisprudenziale in merito, ed una approfondita riflessione.
Sappiamo tutti che questo social network detiene indubbie potenzialità, ma ciò che si pubblica sui propri profili e sulle proprie pagine, può diventare un’ arma a doppio taglio, specialmente nei procedimenti in materia di diritto di famiglia.
L’ultima in ordine di tempo risale solo a pochi mesi fa: parlo di una pronuncia di un Tribunale in merito alla delicata materia della riservatezza dei dati pubblicati sui social network. A questo punto, è lecito chiedersi se si possano utilizzare le informazioni (e sono sempre moltissime!) ivi reperite nell’ambito dei giudizi inerenti la separazione.
Stanto a tale precedente giurisprudenziale, la risposta sarebbe sì: sono state dunque veicolate nella causa di separazione informazioni tratte da Facebook, prodotte in giudizio a sostegno di posizioni di uno dei coniugi.
In particolare, i giudici hanno osservato che Facebook consente agli iscritti di creare una propria pagina nella quale si possono inserire una serie d’informazioni di carattere personale e professionale, e si possono pubblicare, immagini, filmati e altri contenuti multimediali. Anche se l’accesso a questi contenuti è regolato attraverso le impostazioni sulla privacy scelte dall’utente, il Tribunale ha ritenuto che le informazioni e le fotografie pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza, che caratterizza invece  quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica o di chat.
Infatti, solo queste ultime possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione. Invece, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da terzi, anche se rientranti nella cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione. In altri termini, (e come già era facile immaginare) nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabili anche in sede giudiziaria. Dopo l’entrata in vigore della Legge sulla Privacy sono stati enucleati i concetti di libertà di autodeterminazione nelle scelte di vita e di riservatezza come non ingerenza di terzi nella sfera personale. Con l’avvento dei social network si è avuto uno svuotamento dell’originario concetto di Privacy perché tali canali, attraverso “l’esposizione pubblica di sé”, consentono di esternare le proprie convinzioni e di diffonderne i contenuti nel circolo primario delle proprie relazioni o pubblicamente sul web. La giurisprudenza di oltreoceano ed europea è molto attenta nell’attribuire valenza probatoria al materiale reperito sui social network a causa della possibilità di manomissione di contenuti e immagini da parte di terzi e comunque sempre effettuando un bilanciamento dei diritti coinvolti. Nei processi di separazione e divorzio, è pur vero che il giudice gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle prove, anche quelle puramente indiziarie che possono essere utilizzate unitamente ad altri elementi processuali, ma rimane il dubbio circa l’ammissibilità di questo tipo di prova, che potrebbe essere giudicata illecitamente assunta.
Il caso concreto alla base della pronuncia di Tribunale di cui ho accennato sopra, riguardava la perdita del diritto al mantenimento in caso di nuova convivenza. In pratica, se ad esempio una donna separata, che riceve l’ assegno di mantenimento dall’ ex marito, convive stabilmente con un nuovo compagno, l’ex coniuge è sempre obbligato a versargli detto assegno? beh, occorre valutare caso per caso perché non c’è alcun “automatismo” e certamente il coniuge separato che intraprende una convivenza di fatto non perde automaticamente il diritto all’assegno di mantenimento. Rileva, a tal fine, la prova che la convivenza abbia determinato un miglioramento delle condizioni economiche dell’avente diritto, miglioramento che deve essersi stabilizzato nel tempo, anche se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità.  Il miglioramento economico può derivare, ad esempio, dal risparmio di spesa derivante dalla condivisione di queste.
La nuova convivenza, inoltre, rende irrilevante il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio sul quale era stato quantificato l’originario assegno di mantenimento.
Tuttavia, ecco, va posta molta attenzione a cosa viene pubblicato su Facebook et similia, perché, nel caso di cui parlavamo prima, quello di una donna che, avendo perso il lavoro, ricorre al Tribunale perché vengano modificate le condizioni di separazione, chiedendo la corresponsione di un assegno di mantenimento, il marito si è difeso asserendo che l’ex moglie intratteneva“notoriamente” una stabile convivenza con un medico, relazione che le consentiva un tenore di vita anche superiore a quello goduto durante il matrimonio: la notorietà era data dalla pubblicazione delle informazioni relative proprio su Facebook e queste informazioni sono state assunte in giudizio e valutate dai Giudici (e nisba aumento di assegno per la signora).
Grazie a tutti per l’attenzione, grazie alla Redazione di Colpod’Occhio per lo spazio gentilmente riservato, e ... chi ha un dubbio o un quesito specifico da porre (ormai lo sapete!), può scrivere una comunicazione all’indirizzo avv.difamiglia@gmail.com ... un consiglio non fa mai male.

Un saluto
Avv. Clino Pompei
avv.difamiglia@gmail.com

 

 

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 01 Febbraio 2017 10:52 )