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Sabato 01 Maggio 2010 00:00

I termini di prescrizione e di decadenza per l’erario.

“Gentile Avvocato, ho ricevuto in questi giorni una cartella di pagamento di iscrizione a ruolo relativamente alla tassa automobilistica. Vorrei sapere quali sono i termini di prescrizione e di decadenza per l’erario e in caso di violazione degli stessi come lo statuto dei diritti del contribuente tuteli il cittadino in materia”.
Lettera firmata.

A rispondere, con vero piacere per il grande interesse del tema trattato, sarà  come sempre l’Avv. Cappiello, coadiuvato, naturalmente, anche dal sottoscritto estensore, il quale si è “divertito” a ripercorrere “rapidamente” l’evoluzione legislativa in materia.
Prima di analizzare come la legge n. 212 del 2000, cioè lo Statuto dei Diritti del Contribuente, incide sulla regolamentazione e sul funzionamento della tassa automobilistica, occorre, quindi, effettuare un breve excursus legislativo della stessa. La tassa automobilistica, disciplinata dal DPR n. 39/1953 è stata “attribuita” alle regioni a statuto ordinario dall’art. 23 comma 1 del D.Lgs n. 504/92, assumendo contestualmente la denominazione di Tassa Automobilistica Regionale.
L’articolo 17, comma 10, della legge n. 449/97, ha, altresì demandato alle regioni la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo relativo alla stessa.
Lo stesso articolo 17 della legge n. 449/97 determina, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore in base alla potenza viva anziché, come in passato, ai cavalli fiscali, e stabilisce che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro dei Trasporti e della Navigazione per tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale confermando, a decorrere dall’anno 1999, il potere alle Regioni previsto dall’articolo 24, comma 1, del D.Lgs n. 504/92, di determinare con propria legge gli importi della tassa sugli anni successivi nella misura compresa fra il 90 e il 110% degli stessi importi vigenti nell’anno precedente. In definitiva, alle Regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, l’attività amministrativa connessa alla sua discussione, nonché un limitato potere di variare l’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa. L’articolo 4 del decreto legge n. 953/83 convertito nella legge n. 53/83 fissa nel termine di prescrizione triennale il limite entro cui è possibile effettuare l’accertamento. Tanto premesso, occorre anzitutto dire che le norme contenute nella legge n. 212/2000 sono pienamente applicabili anche alla tassa automobilistica regionale come sopra delineata e che pertanto, le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge sono pienamente applicabili alla richiamata disciplina legislativa.
Ne consegue, pertanto, che anche per la tassa automobilistica non è possibile emanare azioni con effetto retroattivo né procedere a modificare i termini di prescrizione e di decadenza per l’accertamento del tributo.
A questo riguardo la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, e 4 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 5 agosto 2002 (legge finanziaria del 2002) la quale, considerando la tassa automobilistica quale tributo proprio della Regione aveva, tra l’altro, provveduto a modificare il termine di prescrizione relativamente all’accertamento ritenendo erroneamente tale potestà garantita dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e, quindi, al di fuori delle disposizioni contenute nella legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente).
La Corte, al contrario, ritenendo il termine relativo alla prescrizione di un elemento riservato all’Erario e non modificabile dalle Regioni, ha sottolineato come non sia possibile modificare il termine di prescrizione o di decadenza triennale da parte delle Regioni né come ciò sia possibile per l’Erario in virtù dell’articolo 3 della legge n. 212/2000. Pertanto, la risposta al quesito deve considerarsi affermativa, sottolineando la possibilità che il cittadino ha di rivolgersi all’autorità giudiziaria (Commissione Tributaria) tutte le volte in cui constata la violazione dei propri diritti in relazione alle situazioni di diritto sopra enunciate. Nel caso concreto, entro il 31 dicembre 2010 potranno essere contestate infrazioni relative alla tassa automobilistica relativa all’anno 2007.
Il 2006 è ormai prescritto, ma giova ricordare che gli istituti della prescrizione e della decadenza devono essere sollevati ed eccepiti ad istanza di parte e non possono essere rilevate d’ufficio dal Giudice.
Come sempre, chiunque volesse chiarimenti o delucidazioni in merito all’argomento trattato, può contattare direttamente i legali di Antigone Cittadini Liberi ai seguenti numeri telefonici.

 

 

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 03 Maggio 2010 17:42 )
 
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