No Agente? No Multa! PDF Stampa E-mail
  
Lunedì 01 Marzo 2010 00:00

Le multe elevate da photored senza la presenza dell’agente devono essere annullate.

Questo mese, sollecitati dai molti automobilisti-lettori, ci è parso doveroso ed importante affrontare l’argomento delle “multe” elevate per il passaggio con il semaforo rosso.
La Corte di Cassazione, con un ulteriore recente intervento, ha facilitato l’esposizione dell’argomento, in quanto, ha chiarito ancora una volta che “se manca la contestazione immediata dell’infrazione, la multa per passaggio con semaforo rosso può essere annullata. Le fotografie degli apparecchi di controllo non bastano per sanzionare l’automobilista: è necessaria la presenza degli agenti”.
La sentenza è la numero 27414 depositata il 23 dicembre scorso e se l’orientamento dovesse essere confermato, potrebbe aprire dei varchi per l’impugnazione dei verbali elevati anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 214/03, che ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 201 del Codice della Strada.
La nuova disposizione ha imposto l’omologazione obbligatoria degli apparecchi di controllo a partire dal 18 marzo 2004 che pertanto, da quella data in poi, avrebbero dovuto garantire (ma non è così!!) la corretta contestazione delle infrazioni anche in assenza dell’agente. Ma c’è di più: la nuova normativa ha fatto assumere forza di legge, inserendolo nel Codice della Strada, anche al contenuto dell’art. 384 del regolamento di attuazione del Codice, che prevede i casi in cui la contestazione non è obbligatoria.
Ma per la Corte di cassazione nonc’è nulla da fare. Nella motivazione si legge che “l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 del regolamento di attuazione”. Pertanto le multe elevate dai photored senza la presenza dell’agente devono essere annullate.
La pronuncia prende le mosse da un ricorso presentato da un automobilista del Comune di Fagnano Olona (Varese) che dal Giudice di Pace di Busto Arsizio si era visto annullare un verbale per passaggio con il rosso, elevato senza rispettar l’obbligo della contestazione immediata. Il Comune aveva presentato ricorso per Cassazione, ritenendo illegittima la sentenza di prime cure. Per la Corte di legittimità il verbale è nullo, le fotografie da sole non possono sostituire la presenza degli agenti.
La sentenza, tuttavia, non farebbe discutere se la violazione in questione fosse antecedente al 18 marzo 2004, quando è scattato l’obbligo di riomologazione degli apparecchi semaforici. In realtà, dalla motivazione della pronuncia non si evince la data dell’infrazione ma da fonti “informali” il verbale risulterebbe redatto il 23 agosto, dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. In realtà, la Cassazione fa riferimento alla vecchia normativa, citando l’art. 384 del regolamento di attuazione del Codice della strada, oggi parte integrante dell’art. 201 dello stesso Codice. Spesso la data indicata nei verbali si riferisce alla presa visione delle fotografie da parte degli agenti e non a quella della effettiva  realizzazione dell’infrazione. In questo caso, la Cassazione avrebbe semplicemente attuato la normativa vigente, senza creare false aspettative per i verbali successivi.
Per concludere, indipendentemente dagli esiti della sentenza della Suprema Corte, è bene ricordare che la presenza degli agenti dovrebbe sempre essere necessaria nei casi di contestazioni per il passaggio con il rosso e che, in ipotesi di multa e di proposizione di ricorso al Giudice di Pace per tale violazione, è facoltà ed onere del ricorrente (in ipotesi di mancata contestazione immediata per effetto dell’assenza dell’agente) provare le particolari circostanze che hanno reso necessaria la “manovra contestata” al fine di ottenere l’annullamento del verbale. Veramente per concludere, poi, è bene sapere anche che non è possibile l’uso “congiunto” dello stesso strumento elettronico per rilevare la velocità ed il passaggio con il rosso.
Come sempre, abusando della cortesia dell’editore, ci permettiamo di ricordare gli indirizzi ed i numeri telefonici di Antigone Cittadini Liberi, al fine di permettere, a chi lo volesse o ne avesse bisogno, di contattare direttamente la stessa o i propri legali.

 

 

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 05 Marzo 2010 19:49 )
 
Clicky Web Analytics