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La notifica della cartella di pagamento se effettuata per posta “deve considerarsi giuridicamente inesistente”
Al fine di continuare ad esplorare il mondo delle cartelle di pagamento che stanno giungendo in gran numero anche ai tanti lettori del nostro giornale, abbiamo chiesto, ancora una volta, all’Avv. Claudio Antonio Cappiello di Antigone Cittadini Liberi, di commentare ed esprimere un parere su una recente ed importante decisone della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che potrebbe essere foriera di importanti appigli per lo sventurato consumatore. “La notifica della cartella di pagamento o di un altro atto (ad esempio un fermo amministrativo o un avviso di ipoteca) se effettuata per posta direttamente dall’Agente della riscossione “deve considerarsi giuridicamente inesistente”. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (Sent. n. 909/05/09) – precisa l’Avv. Cappiello – la quale ha chiarito l’illegittimità della notifica degli atti esattoriali a mezzo posta. Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati non produce effetti nei confronti del contribuente. In pratica – dice ancora l’Avv. Cappiello – è come se la cartella , l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati. Tutto ciò deriva da un attento esame delle norme che riguardano la notifica degli atti esattoriali in generale e di quella a mezzo posta in particolare. L’Agente della riscossione ritiene che il potere della notifica diretta per posta deriva dall’art. 26, comma 2 del DPR n. 602/73, il quale stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Il collegio giudicante ha ritenuto invece che tale norma debba essere interpretata analizzando l’intero contesto normativo in cui essa si trova (in parole povere – spiega ancora l’Avv. Cappiello – si è ritenuto che debba leggersi tutto l’art. 26 per comprendere bene la questione e non solamente il comma 2). Sostengono i Giudici di Lecce, infatti, che il comma 1 dell’art. 26 elenca, individuandoli in maniera tassativa, gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella stessa, ossia: a) gli ufficiali della riscossione; b) i messi comunali; c) gli agenti della polizia municipale; d) altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal concessionario. Alla luce di quanto detto, quindi, solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest’ultimo “direttamente”, a mezzo dei propri dipendenti. Al di fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, dunque, tutte le notifiche per posta sono da ritenersi inesistenti poiché effettuate da soggetti non appositamente abilitati. Inutile dire che tale interpretazione della norma, se confermata da ulteriore giurisprudenza, potrebbe portare ad effetti sorprendenti per i contribuenti “morosi”, in quanto non solo avrebbero la possibilità di contestare vecchie cartelle pervenute per posta ma, trattandosi di notifiche “giuridicamente inesistenti”, è come se le somme non fossero mai state richieste, con tutte le conseguenze derivanti da una eventuale prescrizione di vecchi crediti vantati dal concessionario. Alessandro Ferrone

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