| Il fondo patrimoniale può impedire l’esecuzione sui beni. |
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| Venerdì 01 Gennaio 2010 00:00 | |
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La proprietà dei beni spetta ad entrambi i coniugi se non viene diversamente stabilito. I frutti del fondo (eventuali canoni di affitto etc.) devono essere destinati ai bisogni della famiglia e l’amministrazione segue le regole stabilite in tema di comunione legale. Se non espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi. Se vi sono figli minori di età si possono vendere i beni solo con l’autorizzazione del Giudice nei casi di utilità evidente o di necessità. L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La norma in commento consente l’esecuzione solo sui beni del fondo patrimoniale per i debiti contratti per i bisogni della famiglia. Questa regola consente di opporsi, agli atti di esecuzione effettuati dal creditore procedente. Il fondo patrimoniale determina, pertanto, uno stato di inespropriabilità, seppur relativa, dei beni. In presenza di figli il vincolo persiste fino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo di essi anche se il vincolo matrimoniale si è sciolto. Il fondo patrimoniale, pertanto, costituisce un rimedio molto efficace a garantire taluni beni ed evitare che creditori possano aggredire tutto il patrimonio. Un limite alle garanzie assicurate dall’istituto in questione è dato dalla possibilità che i creditori possano promuovere un azione revocatoria ordinaria dell’atto di costituzione qualora pregiudichi e riduca in maniera fraudolenta la garanzia generale dei creditori. I creditori devono però provare, non con poche difficoltà, che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare gli interessi e le garanzie. Solo in questo modo si può ottenere un provvedimento giudiziale che dichiari l’inefficacia relativa dell’atto. Ai fini dell’opponibilità ai terzi la convenzione matrimoniale deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio. Sul punto è intervenuta una recentissima sentenza a Sezioni Unite della Cassazione (21658 del 13.10.09), che ha stabilito che l’annotazione è l’unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l’opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi. La Corte di legittimità ha precisato che la trascrizione nei registri immobiliari di cui all’art. 2647 c.c. ha funzione di mera pubblicità notizia. Avv. Michele de Cerbo
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