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Risarcimento Danni PDF Stampa E-mail
  
Venerdì 01 Gennaio 2010 00:00

Partita di calcio con infortunio: quando la scuola non paga!

“Gentili Avvocati di Antigone Cittadini Liberi, prima delle vacanze di Natale, mio figlio, che frequenta la seconda media presso un istituto dei salesiani, si è fatto male giocando a pallone nel cortile dell’oratorio della scuola. In quel frangente nessuno vigilava sull’incolumità dei ragazzi, sebbene, mi hanno poi riferito i compagni di mio figlio, il soccorso, dopo l’infortunio, sia stato abbastanza celere.

Mi interesserebbe sapere se posso citare la scuola per omessa sorveglianza e contestualmente richiedere il risarcimento dei danni subiti da mio figlio”.
Lettera firmata - Teano.

Gentile Signora, il quesito postoci, al quale darà risposta l’Avv. Cappiello, affronta situazioni che si verificano assai di frequente nella scuola italiana e che, alla luce dei tagli economici posti in essere dalla sciagurata opera della ministra Gelmini, sono destinate necessariamente ad aumentare, sia nella scuola pubblica che in quella privata parificata.

Veniamo al dunque.
“La scuola non è responsabile dei danni occorsi a un ragazzo in occasione di una partita di calcio svoltasi presso il campo di un oratorio, se l’infortunio avviene durante una normale azione di gioco, per caso fortuito, e del tutto prescindendo da un comportamento colposo di un altro studente”.
  A precisarlo è stata la Cassazione con la sentenza n. 20743/09, la quale ha indicato quali siano le circostanze e le condizioni perché possa dirsi configurabile una responsabilità, per culpa in vigilando ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile, a carico dell’istituto scolastico in caso di incidente di gioco occorso ad un alunno intento a espletare una attività sportiva.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte è molto simile, nell’evoluzione dei fatti e nell’eventuale dinamica giuridica che potrebbe seguirne, a quello proposto dalla mamma di Teano, per cui, illustrando il primo, si risponderà al quesito sottopostoci.
Nella prima fattispecie, i genitori di un minore ricorrevano in Cassazione contro la sentenza di un Tribunale campano, il quale, accogliendo l’appello della scuola, riformava la pronuncia del Giudice di Pace con la quale l’istituto era stato condannato a risarcire le lesioni occorse all’alunno. In particolare, durante una partita di calcetto svoltasi presso il campo di una parrocchia, e organizzata dalla scuola ove era iscritto il figlio dei ricorrenti, quest’ultimo era stato colpito involontariamente da un coetaneo riportando la rottura delle ossa nasali e la lesione degli incisivi superiori.
I genitori del minore deducevano la violazione degli articoli 2043 e 2048 del codice civile, rilevando la sussistenza:
a) della responsabilità del minore che aveva colpito il figlio, “con un comportamento, pur se nell’ambito del gioco del calcio, irruento e violento, tale da procurare le gravi lesioni in questione”;
b) della concorrente responsabilità, “quale precettore-sorvegliante”, dell’istituto scolastico, “per non aver adottato, in via preventiva, misure idonee per evitare il danno in questione”.
La Cassazione ha respinto il ricorso, precisando che, in caso di infortunio sportivo subito da uno studente in una struttura scolastica, organizzatrice di una partita di calcio, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di una responsabilità civile a carico della scuola stessa, la sola circostanza di aver fatto svolgere tra gli allievi una gara sportiva.
Secondo i giudici, al contrario, è altresì necessario:
a) “che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito, posto in essere da un altro studente impegnato nella partita”;
b) che la scuola, in relazione alla gravità del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni”.
Ebbene, nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte, era risultato pacifico che l’infortunio in questione avvenne durante “una normale azione di gioco”, per “caso fortuito” e del tutto prescindendo da un comportamento colposo di un altro allievo partecipante alla gara sportiva.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, nessun appunto poteva essere mosso agli organizzatori della partita, né alcuna specifica violazione poteva essere contestata al sorvegliante, “essendosi il sinistro verificato per un normale fallo di gioco, evento prevedibile in una partita di calcio ma certamente non prevedibile in alcun modo da parte dell’organizzatore”.
Per concludere, ringraziando l’Avv. Cappiello della dotta disponibilità, ci permettiamo come sempre di ricordare gli indirizzi ed i numeri telefonici di Antigone Cittadini Liberi, al fine di permettere, a chi lo volesse o ne avesse bisogno, di contattare direttamente la stessa o i propri legali.

Sede di Formia: Tel. 329-0366346
Sede di Gaeta: Tel. 340-0029197
Sede di Marina di Minturno:
        Tel. 334-3308471
Sede di Caserta: Tel. 0823-363733
        331-4703388
        334-3308471
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            Alessandro Ferrone

 

 


 

 
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