IMMONDIZIA 2 PDF Stampa E-mail
  
Martedì 01 Dicembre 2009 00:00

ANCORA SULL’IMMONDIZIA. L’ITER PER IL RIMBORSO DELL’IVA SULLA TIA.

Siamo costretti, ancora una volta ad occuparci di immondizia (ogni riferimento a Lapo, Juventus o Presidente del Consiglio è però, ancora una volta, fuori luogo per i noti e già accennati distinguo), al fine di chiarire ulteriormente la portata della sentenza del 24 luglio 2009 n. 238 della Corte Costituzionale ed organizzare una concreta ipotesi di richiesta di rimborso.

La Suprema Corte ha infatti dichiarato che la TIA (tariffa d’igiene ambientale) è un tributo, del tutto identico alla tassa sui rifiuti che andrà gradualmente a sostituire. In quanto tale, i relativi proventi percepiti dal Comune (o dal diverso gestore preposto alla riscossione) non possono essere assoggettati a imposta sul valore aggiunto, che invece colpisce solo i corrispettivi delle prestazioni di servizi liberamente richiesti. In soldoni, la Corte ha chiarito che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, è una tassa e non una tariffa.
Chi ha già pagato le fatture, comprendenti la tariffa e l’iva al 10%, si trova nella posizione di colui che ha pagato una somma non dovuta (ovviamente, nei soli limiti dell’iva corrisposta). Il caso è regolato dall’art. 2033 del codice civile (indebito arricchimento oggettivo), secondo il quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era buona fede, dal giorno della domanda”.
Per costante e pacifica giurisprudenza, l’azione di indebito si prescrive dopo 10 anni dal giorno del pagamento. Il credito che è possibile richiedere, quindi, è pari a tutta l’iva pagata nei 10 anni precedenti il giorno in cui al comune perviene (per raccomandata, o con atto notificato tramite ufficiale giudiziario) la diffida alla restituzione. Per esempio, se l’atto perviene all’ente il 30 ottobre 2009, l’obbligo di restituzione coinvolge tutto quanto pagato dal 31 ottobre 1999 in poi.
L’iva soltanto addebitata in fattura ma non pagata, non dà diritto al rimborso.
L’atto di messa in mora, notificato tramite ufficiale giudiziario o spedito per posta, vale a interrompere il corso della prescrizione, e fa decorrere gli interessi legali. Se l’ente non paga la somma richiesta, ci si può rivolgere al giudice ordinario. Se il totale del rimborso non supera i 2.500/00 euro è competente il Giudice di Pace nel cui territorio ha sede l’ente; altrimenti è competente il Tribunale. Se il totale del rimborso non supera i 500/00 euro non è necessario rivolgersi ad un avvocato e la citazione può esser fatta verbalmente, mediante processo verbale fatto redigere dallo stesso Giudice di Pace, in presenza dell’interessato. Il creditore può rivolgersi al giudice anche senza presentare una preventiva istanza (comunque sempre auspicabile), relativamente alla quale non esistono moduli già predisposti.
Inoltre, dato il tipo di controversia “di massa”, ci si potrà rivolgere a una delle associazioni di consumatori, probabilmente già attrezzate per affrontarle, anche con la così detta “class action”. La documentazione occorrente per la causa consiste nelle fatture (perché specificano l’importo dell’iva) e nelle quietanza che ne provano il pagamento.

 

 

 


 

 
Clicky Web Analytics