| Cartella di pagamento |
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| Martedì 01 Dicembre 2009 00:00 | |
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Il problema sollevato dalla lettrice di Formia è comune a molti altri “vessati” e “tartassati” automobilisti del basso Lazio, e merita adeguata risposta. Innanzitutto è bene precisare che se l’auto è stata venduta nel 2006, ed il trasferimento di proprietà è stato trascritto al PRA, il fratello della lettrice non ha nulla da temere. E’ superfluo chiedersi se l’agente della riscossione può disporre il fermo di un bene che non appartiene più al debitore, perché il problema riguarda il proprietario attuale (che può reclamare per il pregiudizio patrimoniale sofferto a causa di un debito altrui) e non quello precedente. Se, invece, il “passaggio” di proprietà non è stato trascritto al PRA, il fratello della lettrice ha di che preoccuparsi. Risponde, infatti, delle conseguenze del fermo verso l’acquirente, e deve prodigarsi di non farlo trascrivere. Quanto alle azioni per scongiurare la trascrizione, la prima che viene in evidenza è quella di eccepire la prescrizione. Tutte le sanzioni amministrative, comprese quelle inflitte per violazione al codice della strada, si prescrivono con il compimento di un quinquennio che, nel caso in esame, decorre dal 2001, anno di notificazione della cartella. La prescrizione, comunque, è regolata dall’articolo 28 della legge n. 689/81, espressamente richiamato dall’art. 209 del nuovo codice della strada. Quindi, all’interessato conviene ricorrere al Giudice di Pace per eccepire e far dichiarare la prescrizione del credito intimato. Non occorre rivolgersi ad un avvocato, essendo ammessa la difesa personale. Il fratello della lettrice, per concludere, non può “già” avvalersi del condono della sanzione previsto dall’art. 15 del DL n. 78 del I luglio 2009 per i verbali elevati entro la fine del 2004. La legge in questione prevede una procedura complessa, la quale contempla prima l’emanazione di un’apposita deliberazione comunale che approva la sanatoria; quindi, per le somme iscritte a ruolo, una specifica comunicazione dell’agente della riscossione contenente l’importo da pagare. Per fruire quindi del beneficio il fratello della lettrice di Formia deve informarsi presso il comune che ha inflitto la sanzione (che non è necessariamente quello di residenza) o presso l’agente della riscossione di zona, per sapere se la sanatoria è stata approvata. Per concludere, ringraziando l’Avv. Cappiello della dotta disponibilità, ci permettiamo come sempre di ricordare gli indirizzi ed i numeri telefonici di Antigone Cittadini Liberi, al fine di permettere, a chi lo volesse o ne avesse bisogno, di contattare direttamente la stessa o i propri legali.
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